LAVORO A CHIAMATA: MODIFICHE PER LE COMUNICAZIONI

Pubblicato: Venerdì, 07 Dicembre 2012 10:33

Con la recente Nota n. 16639/2012 il Ministero del Lavoro modifica  nuovamente le modalità di comunicazione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto per il lavoro intermittente (a chiamata), rivedendo i canali già attivi (e‐mail, fax e SMS) e informando circa l’attivazione della procedura di comunicazione telematica.
Ad oggi, quindi, le modalità per l’invio della comunicazione sono le seguenti:

 

Il Ministero chiarisce che la comunicazione può essere inviata anche tramite la PEC (Posta Elettronica Certificata), fermo restando che l’indirizzo mail indicato dal Ministero è unico. 
Infine, viene ribadito che mancando il decreto attuativo previsto dalla legge  le attuali modalità di comunicazione sono da considerarsi ancora sperimentali.

IL NUOVO MODELLO UNI_INTERMITTENTE


Con la Nota predetta il Ministero del Lavoro ha emanato il nuovo modello “UNI_Intermittente” (vedi allegato), che deve essere utilizzato per le comunicazioni effettuate a mezzo FAX,  mail e PEC.


Il Ministero ha diffuso una guida alla compilazione del nuovo modello reperibile (così come il modello stesso) agli indirizzi www.cliclavoro.gov.it e www.lavoro.gov.it.

 

Nella Nota in esame viene precisato che:

 

 Il nuovo modello contiene la casella “Annullamento”, il datore di lavoro che intende annullare una comunicazione dovrà re‐inviare il modello UNI_Intermittente barrando la casella “Annullamento” e indicando la prestazione oggetto di annullamento. Così facendo è possibile annullare anche una singola chiamata precedentemente comunicata (si ritiene anche qualora nella comunicazione originaria fossero state indicate più prestazioni lavorative).

 


MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

FAX

In merito alla comunicazione per mezzo FAX, il Ministero conferma il numero 848800131 e precisa che:

 


MAIL e PEC

Il datore di lavoro che intende inviare la comunicazione mediante mail / PEC, dovrà compilare il modello “UNI_Intermittente”. Una volta compilato, il modello dovrà essere:

 

Contrariamente a quanto affermato in precedenza il sistema non genererà una risposta automatica a conferma della ricezione della mail. Pertanto, per provare l’effettivo invio della comunicazione, il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

 

Preme evidenziare che nella Nota in esame:

 

inviando una mail / PEC agli indirizzi messi a disposizione dalle medesime.

 


SMS

Il datore può comunicare la chiamata del lavoratore intermittente anche inviando un SMS al numero 339‐9942256.

 

Le indicazioni operative modificano le modalità di utilizzo di tale canale comunicativo rispetto alle indicazioni fornite in precedenza.

 

La comunicazione tramite SMS:

 

La registrazione del datore di lavoro al portale “cliclavoro” costituisce condizione necessaria per poter inviare la comunicazione mediante SMS, in quanto solo in questo modo il Ministero del Lavoro può associare (tramite il numero di cellulare) l’SMS di chiamata del lavoratore intermittente con il datore di lavoro che effettua la stessa.

 

Pertanto, la comunicazione tramite SMS può riguardare solamente un lavoratore per una prestazione di una giornata.

 


WEB

L’azienda, anche per il tramite del proprio intermediario abilitato, può inviare la comunicazione di chiamata del lavoratore intermittente anche mediante la compilazione dell’apposito modulo on‐line, disponibile sul portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata.

 

Anche in questo caso, pertanto, l’utilizzo della procedura on‐line prevede la necessità di registrazione al portale “Cliclavoro”.

 

Tale modalità di comunicazione è caratterizzata dai seguenti elementi:

 



Allegato:


pdfadobeall lav ch 2.pdf

 

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