C.C.N.L. TERZIARIO: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

Il CCNL Terziario, nel rinnovo del 28 febbraio 2011, ha previsto la corresponsione, con la busta paga di novembre 2013, di un Elemento Economico di Garanzia nelle aziende in cui non si applicano accordi collettivi territoriali o aziendali aventi ad oggetto erogazioni economiche ovvero nelle aziende in cui, successivamente al 1 gennaio 2011, non sia stato corrisposto alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello di base previsto dal CCNL.

Di seguito si forniscono chiarimenti operativi sulle modalità di corresponsione dell'elemento economico considerato.

Campo di applicazione
L'elemento economico deve essere corrisposto ai lavoratori impiegati nelle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale o contratti aziendali aventi ad oggetto erogazioni economiche, salvo quanto specificato nel successivo punto: "assorbimenti".

Assorbimenti
La disciplina dell'elemento economico di garanzia prevede che l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che sia stato corrisposto da qualsiasi azienda successivamente al 1 gennaio 2011.
Nel merito, si precisa che i trattamenti economici da considerare ai fini dell'assorbimento dell'elemento di garanzia sono tutti quelli che l'azienda ha corrisposto anche unilateralmente ai lavoratori dal 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla data di concessione. Quel che rileva, ai fini dell'assorbimento è pertanto che il lavoratore abbia percepito trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL Terziario.  


Modalità di corresponsione
L'importo compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.
Si precisa che i 6 mesi di iscrizione nel libro unico devono essere maturati nel corso del periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013. Qualora  durante tale periodo intervenga una assunzione  a tempo indeterminato o una trasformazione da contratto a termine, il computo dei sei mesi decorrerà da tale ultima data.
Pertanto, in ogni caso, l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 191 CCNL, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.
Le frazioni di anno saranno computate, quindi, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Qualora si verificasse il caso di un lavoratore che abbia lavorato solo alcuni mesi (ma comunque superiori a 6) del periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013, l'importo dell'elemento economico di garanzia deve essere riproporzionato, quindi, dividendo l'importo previsto dal CCNL Terziario per 34, e moltiplicando il risultato per il numero di mesi del triennio di effettiva prestazione lavorativa, incluse le frazioni superiori o uguali a 15 giorni, ferma restando la permanenza in servizio al 31 ottobre 2013.
Nei mesi di effettiva prestazione lavorativa devono computarsi anche i periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria). Diversamente, nel calcolo della quota spettante non devono considerarsi i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (astensione facoltativa), congedo di maternità anticipato o prolungato, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nonché malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76 CCNL, ovvero sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal CCNL Terziario.
Con riferimento alla dimensione aziendale in funzione della quale varia l'entità dell'importo da corrispondere, deve essere utilizzato come discriminante l'organico ad ottobre 2013,  secondo le regole Uniemens.

Importo
  

Quadri, I e II livello III e IV livello V e VI e VII  livello
Aziende fino a 10 dipendenti  115 euro  100 euro  85 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti  140 euro  125 euro  110 euro



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