MODIFICHE AI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

Il Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2016 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che apporterà modifiche ai decreti attuativi del Jobs Act (decreti legislativi n. 81 del 15 giugno 2015, e nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015).

 

Il DLgs passerà alle Camere per il relativo parere, per poi tornare sul tavolo del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si riportano alcune tra le principali novità contenute nel decreto correttivo.

 

• Modifiche all'art. 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015 (voucher): il committente (imprenditore o professionista) che ricorre a prestazioni di lavoro accessorio dovrà comunicare entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione – con sms o posta elettronica – alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

• Modifiche all'art. 41, D.Lgs. 148/2015: i contratti di solidarietà difensiva in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 (a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno) potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva. La trasformazione lascia invariata la durata del contratto di solidarietà e l'entità di riduzione di orario non può essere superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell'integrazione precedente e il datore integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore non è imponibile e i lavoratori beneficiano dell'accredito contributivo figurativo.

• Modifiche al D.Lgs 151/2015: in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro (che sostituiranno i servizi ispettivi attualmente presso le Direzioni territoriali del lavoro), qualora non si raggiunga l'accordo sindacale necessario per l'istallazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, tali impianti potranno essere istallati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato.




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