QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONNESSE AL PROGRAMMA "GARANZIA GIOVANI"?

DOMANDA

Quali sono le agevolazioni connesse al programma "Garanzia giovani"? 

 

RISPOSTA

L’Inps ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in ordine alle agevolazioni connesse con il programma "Garanzia giovani", alla luce delle innovazioni apportate alla specifica disciplina dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3.2.2016 e n. 79 dell'8.4.2016. In particolare, si fa riferimento alle modalità di fruizione dell'incentivo per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito del citato programma (cosiddetto "Super Bonus Occupazione"). Tali assunzioni devono essere effettuate, a tempo indeterminato, dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, e devono interessare lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31.1.2016.

 

L'agevolazione verrà comunque riconosciuta entro i limiti dello stanziamento previsto, pari ad euro 50.000.000. Datori di lavoro beneficiari Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, possono fruire dell'incentivo per giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati. Il Super bonus è riconosciuto a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

 

Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per:

• assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

• rapporti di apprendistato professionalizzante;

• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;

• rapporto a tempo parziale, con orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

 

Apprendistato professionalizzante

Com'è noto, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (d.lgs. 81/2015,art. 44). Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 

Al riguardo, viene sottolineato che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

 

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Esclusioni

• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

• contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio. In favore dello stesso lavoratore, l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto; non è pertanto possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni di giovani per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

 

Misura incentivo

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" secondo il seguente schema:

RAPPORTO DI LAVORO

Classe di profilazione 1 BASSA 2 MEDIA 3 ALTA 4 MOLTO ALTA

Rapporto a tempo indeterminato € 3.000 € 6.000 € 9.000 € 12.000

 

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo parziale, gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti, e l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

 

L'agevolazione è autorizzata dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, e spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l'impiego o dell'ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell'attuazione del Programma "Garanzia Giovani" nei confronti dello specifico giovane.

 

Condizioni

L'incentivo è subordinato ai criteri di regolarità previsti dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ovvero:

• adempimento degli obblighi contributivi;

• osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

• fermi restando gli altri obblighi di legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

L'agevolazione è, inoltre, subordinata all'applicazione dei seguenti principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'articolo 31 del d.lgs.n. 50/2015:

• l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);

• l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

• l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 150/2015);

• l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);

• ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);

• l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 150/2015). Compatibilità con "Aiuti di Stato" Il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del regime comunitario "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma (vedi in proposito com. n. 27 del 19.2.2016).

 

 

Incremento occupazionale netto

Deve intendersi per tale un aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all'incentivo di una unità lavorativa, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Ai fini della determinazione di tale incremento, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale stabilito dal diritto comunitario. Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (con riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della C.E. del 18 dicembre 2013).

 

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere rispettato anche nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. Deroghe L'incentivo è comunque applicabile qualora con l'assunzione del giovane l'incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d'età; - riduzione volontaria dell'orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa.

 

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale, ai fini del superamento del limite "de minimis", deve in ogni caso essere verificato in concreto per le singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo è cumulabile:

• senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

• nel limite del 50 per cento dei costi salariali, con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, quali, ad esempio: 1. l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012; 2. l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010; 3. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto; 4. l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.




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