TEMPO DETERMINATO: LE NOVITÀ DEL CONTRATTO PROV. TERZIARIO

CommessaIl Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 ha individuato i comuni a valenza turistica della nostra provincia nei quali le assunzioni a tempo determinato sono riconducibili a ragioni di stagionalità.


Questa stagionalità di tipo “contrattuale” permette di effettuare assunzioni a tempo determinato non soggette ai limiti quantitativi, alla durata complessiva non eccedente i 36 mesi, allo stop and go tra un contratto e l’altro previsti per i restanti casi dalla normativa.

Con ciò il contratto provinciale ha superato la diversità normativa fino ad ora esistente tra le aziende del settore turismo e quelle del terziario che operano nelle località turistiche.


Le nuove disposizioni riguardano le aziende che hanno sede o unità produttive ubicate nei seguenti Comuni, individuati dal Contratto Provinciale come località a prevalente vocazione turistica: Affi, Bardolino, Boscochiesanuova, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Zeno di Montagna, S. Pietro in Cariano, Sant’ Anna d’ Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Sommacampagna, Tregnago, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo veronese, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona.

I contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro nei Comuni predetti sono quindi riconducibili a ragioni di stagionalità a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine.
Il datore di lavoro che intende usufruire dei predetti benefici dovrà riportare nel contratto di assunzione a tempo determinato che l’assunzione viene fatta ai sensi dell’art. 18 del Contratto provinciale TDS ed inviarne copia all’ Osservatorio Provinciale istituito presso l’Ente Bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona.

Qualora un’impresa residente in un Comune della provincia di Verona non rientrante nell’elenco precedente ritenesse essere ricorrente il requisito di prevalente vocazione turistica potrà fare apposita domanda alla Commissione Paritetica Provinciale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, che esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dal presente articolo.

Le nuove disposizioni sono riservate alle aziende che applicano integralmente il CCNL, gli accordi provinciali e che risultino in regola con il versamento dei contributi previsti dal predetto Contratto Collettivo Provinciale a favore dell’ Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.




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