CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DECRETO DIGNITA'

Nella riunione del 2 luglio 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (c.d. decreto “dignità”) contenente misure urgenti in materia di contratto a tempo determinato, salvaguardia occupazionale e contrasto alla delocalizzazione delle imprese, lotta alla ludopatia e semplificazione fiscale. 

 

 

Confcommercio ha espresso forti riserve in relazione ai contenuti del decreto - di seguito riassunti - riguardanti le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, che introducono rilevanti elementi di incertezza nella gestione dei rapporti di lavoro e un sensibile aggravio di costi.


Riportiamo di seguito una sintetica illustrazione del provvedimento

 

Apposizione del termine e durata massima
Il decreto-legge prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Un termine avente una durata superiore, comunque non oltre 24 mesi, potrà essere apposto solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.


La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare, per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, i 24 mesi (in precedenza il limite era di 36 mesi).

 

Salvaguardia dei contratti stagionali
Sono escluse dalle suddette limitazioni le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del suddetto decreto dovrebbero continuare a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e le previsioni di “stagionalità contrattuale” previste dal CCNL Turismo, dal CCNL Pubblici Esercizi e dal del Contratto Provinciale del Terziario).

 

Proroghe e rinnovi
Il decreto-legge prevede che il contratto a termine può essere rinnovato solo a fronte di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze sopra descritte.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

 

Forma del contratto
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.

 

Contributo addizionale
Il decreto-legge prevede che in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato il contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dei rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato sia aumentato dello 0,5%.
Si ricorda che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti né ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

 

Decadenza e tutele
Il decreto-legge in esame porta a 180 giorni dalla cessazione i termini per l'impugnazione del contratto a tempo determinato. L’impugnazione deve avvenire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

Decorrenza nuova normativa
Le nuove disposizioni troveranno applicazione ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Entrata in vigore
Il decreto-legge dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventerà operativo il giorno successivo alla pubblicazione.
Entro il termine di sessanta giorni dovrà essere convertito in legge, anche con modificazioni, dal Parlamento

 

info_contratto_termine.pdf




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