INDENNIZZO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Pubblicato: Martedì, 05 Novembre 2019 16:11

L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale sta per essere concesso anche ai commercianti che hanno chiuso l’attività tra il 2017 e 2018. È questo - precisa 50&Più Confcommercio - il recente chiarimento del Ministero del Lavoro in sede di risposta ad un’apposita interrogazione parlamentare in commissione alla Camera.

 

Va evidenziato che con la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018, commi 283 e 284) è stato reso strutturale l’indennizzo per cessione attività commerciali in crisi, con decorrenza 1° gennaio 2019. Ma la circolare dell’Inps n. 77 del maggio 2019 con le istruzioni operative ha incluso, tra i requisiti per accedere, la cessazione dell’attività dopo il 1° gennaio 2019.

 

In questo modo, dato che la precedente proroga si era interrotta a fine 2016, sono rimasti esclusi tutti coloro che hanno chiuso la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018. Si tratta di una prestazione economica, fortemente voluta dalla Confcommercio, vista la persistente crisi del settore, pari alla pensione minima (poco più di 500 euro al mese) che accompagna fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l’attività.


Fra le misure della manovra 2020, dunque, si attende l’indennizzo per i cosiddetti “esodati del commercio”. In realtà è possibile che basti un provvedimento ministeriale che dia un’interpretazione autentica della norma. Quale che sia lo strumento che verrà attivato, il nuovo esecutivo ha assicurato la volontà di risolvere il problema estendendo il diritto ai commercianti che hanno cessato l’attività nel 2017 e 2018. È importante, poi, ricordare quali siano gli altri aspetti di questa prestazione.

 

» DESTINATARI
Sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto, in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.


» REQUISITI E CONDIZIONI
È necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 31 dicembre 2019, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps.

Sono necessari altresì:
• la cessazione definitiva dell’attività;
• la riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
• la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
• la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.


» INCOMPATIBILITÀ DEL BENEFICIO
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l’Inps deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.


» MISURA, DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno viene erogato fino al momento di compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita (vedi riquadro). L’importo - pari quest’anno a 513 euro mensili - è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione. L’Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che hanno una rendita di reversibilità. Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’Inps un’apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.
Ma attenzione: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e pensione.


» LE DOMANDE PER I “NUOVI” E “VECCHI” COMMERCIANTI
La Legge di Bilancio di quest’anno non ha solo riattivato l’incentivo per chi matura i requisiti e le condizioni dal 1° gennaio 2019; ma come si è già chiarito sopra stanno per riaprirsi i termini per le “vecchie” chiusure, ossia quelle avvenute da parte di coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2017 al dicembre 2018. Attenzione: va precisato che, in ogni caso (ai “nuovi” e/o ai “vecchi”), la decorrenza dell’indennizzo non può essere antecedente al 1° gennaio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della Legge e, comunque, tale prestazione viene concessa dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.


Si consiglia, data la non semplice procedura, di rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco di Verona i quali, gratuitamente, dopo un’attenta verifica dei requisiti, possono provvedere alla predisposizione dell’apposita domanda online e all’inoltro presso l’Inps.



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