LAVORATORI IN FORZA DAL 24 FEBBRAIO, LE ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con proprio messaggio ha precisato che secondo quanto previsto dal Dl n.23/2020 le misure in materia di integrazione salariale previste dal Dl n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020

 

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non avevano accesso ai trattamenti d’integrazione salariale, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge “Cura Italia” n.18/2020 prima della modifica introdotta dal decreto legge n.23/2020.


La domanda integrativa in questione dovrà riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza e, con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, all’interno del campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14 aprile 2020.




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