CONTROLLI SUL PAGAMENTO DEL CANONE RAI

Alcuni incaricati/ispettori stanno visitando le imprese commerciali per verificare se queste rispettino gli obblighi derivanti dalla detenzione di un apparecchio radio oppure di un televisore, sollecitando, del caso, la regolarizzazione della propria posizione.

 

E’ bene subito chiarire che costoro, qualora rilevino che non sia stato attivato un abbonamento a canone speciale, non applicano alcuna sanzione, per il fatto che quest’azione di verifica, rappresenta un’attività che Rai sta svolgendo sull’intero territorio nazionale per conto dell’Agenzia delle Entrate, attività diretta ad informare le utenze sull’obbligo di pagare il canone speciale quando hanno uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

 

Confcommercio fa presente che questi ispettori nella loro azione:

• non possono mai chiedere somme di denaro;

• rilasciano un bollettino di conto corrente postale 2105 (utenza fuori dell’ambito familiare) da utilizzare per il pagamento e la contestuale apertura di un nuovo abbonamento speciale;

• sono muniti di tesserino personale di riconoscimento con fotografia (… è possibile chiedere loro l’esibizione);

• sul tesserino è indicata la sede regionale della Rai Radiotelevisione Italiana, competente per territorio, alla quale potete rivolgervi per ogni ulteriore precisazione. Ricordiamo che il canone è un'imposta, che in gergo è chiamata “abbonamento”, e che per attivarlo è necessario utilizzare il modello di comunicazione telematica che reperite sul sito http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx .

 

 

L'abbonamento si rinnova tacitamente e l'utente, salvo aver comunicato la disdetta, è obbligato al pagamento del canone ogni anno. Teniamo ad evidenziare che comporta il pagamento di canone speciale RAI anche la detenzione esclusiva di un apparecchio radio. Sul canone speciale vale la pena ricordare che ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione, pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse, dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso di chi abbia più punti vendita - R.D.L.21/02/1938 n.246).

 

I detentori di apparecchiature radiotelevisive, fatta eccezione per albergatori, gestori di esercizi pubblici, ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche, sono soggetti anche a tassa di concessione governativa per ogni anno solare e per ogni canone alle radioaudizioni a loro intestato. Il pagamento delle tasse di concessione governativa deve essere effettuato con versamento sul c/c postale 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative indicando il codice tariffa 7616 (LIBRETTO DI ISCRIZIONE ALLE RADIODIFFUSIONI PER DETENZIONE APPARECCHI PER LA RICEZIONE DI RADIOAUDIZIONI e DIFFUSIONI TELEVISIVE) per l’importo di € 0,70 per gli apparecchi radio e di € 4,13 per gli apparecchi televisivi. Per quali apparecchiature si deve pagare il canone Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

 

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sistemi di sintonizzazione, quali ad esempio un normale televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD). Per maggiori informazioni e chiarimenti potete contattare il servizio assistenza soci (045/8060810 – 812; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)




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