JOBS ACT - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE

jobs actSabato 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 185/2016 che ha apportato una serie di correttivi alla normativa comunemente conosciuta come “Jobs Act”. 

 

Alcune delle integrazioni apportate dal Decreto riguardano il lavoro accessorio (voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei c.d. buoni lavoro. La nuova normativa, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica i seguenti dati:

 

• dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
• il luogo dove avverrà la prestazione
il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

 

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

 

Ad oggi, nonostante la normativa sia già entrata in vigore, non sono state fornite indicazioni specifiche da parte del Ministero del Lavoro in merito al numero cui inviare l’ sms o all’indirizzo di posta elettronica cui inviare i dati richiesti.

 

La stampa specializzata suggerisce, al fine di dare data certa alla comunicazione, di continuare ad utilizzare l’attuale modalità di comunicazione telematica prevista per i voucher nell’apposita sezione del sito INPS.

In alternativa suggerisce di utilizzare le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 o email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 

Ribadiamo che queste indicazioni non hanno il carattere dell’ufficialità e quindi non possono essere considerate tranquillizzanti in assenza di istruzioni ministeriali.

 

Sarà nostra cura informare le aziende quando il Ministero emanerà le auspicate istruzioni in merito.

 

Nel frattempo raccomandiamo alle aziende di evitare di utilizzare i lavoratori senza effettuare le dovute comunicazioni, al fine di evitare la maxi sanzione prevista per il lavoro sommerso.
Inoltre, a puro titolo prudenziale e sempre vista la mancanza di istruzioni, nel caso in cui l’azienda abbia fatto una comunicazione per l’attivazione di voucher secondo la precedente normativa (che permetteva l’indicazione di un periodo fino a trenta giorni), suggeriamo di fare nuove comunicazioni secondo le più recenti disposizioni.




Condividi!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Confcommercio Verona utilizza i cookies per migliorare l'usabilità del sito. Potete disabilitare i cookie, modificando le impostazioni del vostro browser.