VOUCHER, ECCO L’INDIRIZZO DOVE SPEDIRE LA COMUNICAZIONE

cameriereSabato 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 185/2016 che ha apportato una serie di correttivi alla normativa comunemente conosciuta come “Jobs Act”. 

 

Alcune delle integrazioni apportate dal Decreto hanno riguardato il lavoro accessorio (voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei c.d. buoni lavoro. La nuova normativa ha previsto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, (categorie nelle quali rientrano le imprese del nostro settore) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica i seguenti dati:


• dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
• il luogo dove avverrà la prestazione
• il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.


In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Nonostante la normativa fosse già entrata in vigore non erano state finora fornite indicazioni specifiche da parte degli enti competenti in merito al numero cui inviare l’ sms o all’indirizzo di posta elettronica cui inviare i dati richiesti.
Finalmente ieri 17 ottobre 2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 1/2016 con la quale fornisce le necessarie istruzioni in merito.
A tale proposito ricordiamo che l’Ispettorato Nazionale del lavoro è un ente di nuova istituzione per il quale la normativa ha previsto una specifica azione volta a contrastare le irregolarità nei rapporti di lavoro gestiti mediante lavoro accessorio o rapporto di tirocinio.
La prima cosa da rilevare è che la circolare precisa che “… resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS…”.
La nuova comunicazione quindi non sostituisce ma si aggiunge alla comunicazione di inizio attività già dovuta all’INPS.
Al momento, mancando le infrastrutture tecnologiche necessarie, viene rimandato l’utilizzo della modalità di trasmissione tramite SMS, perciò la circolare si limita a fornire le indicazioni della comunicazione tramite e-mail che quindi, al momento, rappresenta l’unica forma di comunicazione prevista.
La e-mail, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione lavorativa, dovrà essere inviata, per la nostra provincia, al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nell’oggetto della e-mail andranno riportati il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Per ragioni di ordine suggeriamo di indicare nell’oggetto anche il nome del lavoratore.
Nel corpo della e-mail dovranno essere indicati:


• i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
• il luogo dove avverrà la prestazione
• il giorno di inizio della prestazione
l’ora di inizio e di fine della prestazione
codice fiscale e ragione sociale del committente.


Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima dell’inizio delle attività cui si riferiscono.


Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato.


Per ragioni di ordine in una eventuale attività di verifica da parte del personale ispettivo suggeriamo di conservare copia delle e-mail trasmesse.
La circolare non chiarisce se con una sola e-mail si possano fare comunicazioni per più lavoratori, a tale proposito, finché non verranno fornite istruzioni in senso contrario, suggeriamo di fare singole e-mail per singoli prestatori di lavoro.
La violazione di questo nuovo obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

L’Ispettorato ricorda che se manca anche la comunicazione di inizio attività all’INPS è prevista la maxisanzione per lavoro nero, che è graduata come segue:


• da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego fino a 30 giorni di lavoro effettivo
• da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego da 31 fino a 60 giorni di lavoro effettivo

• da euro 6.000,00 a euro 36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego oltre i 60 giorni di lavoro effettivo.

 

Considerata la gravosità di tali sanzioni si raccomanda ancora alle aziende di evitare assolutamente di utilizzare i lavoratori, anche per un solo giorno, senza effettuare le dovute comunicazioni.
Da ultimo evidenziamo che la circolare precisa che il personale ispettivo terrà in debito conto l’assenza delle indicazioni operative per il periodo intercorso tra l’entrata in vigore della normativa (8 ottobre 2016) e la circolare informativa (17 ottobre 2016).




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