VOUCHER: I PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

CommessaIl Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune risposte a quesiti sul tema delle comunicazione dei voucher, rispondendo anche alle questioni poste dalla nostra Confederazione a seguito delle segnalazioni pervenute dalle imprese associate.
Si riportano di seguito le questioni ritenute di maggior interesse.

Possibilità di indicare in un'unica comunicazione più prestazioni
E' possibile effettuare un'unica comunicazione che ricomprenda:

• le attività svolte dal medesimo prestatore in giorni diversi della settimana, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
• le attività svolte dal medesimo prestatore in un'unica giornata in fasce orarie differenziate, con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell'attività lavorativa;
• le attività svolte da una pluralità di prestatori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascuno siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Variazioni e modifiche
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, il Ministero individua, a titolo esemplificativo, varie ipotesi:
• se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
• se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
• se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
• se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
• se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
• se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
• se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.


Sanzioni
La mancata comunicazione di variazione e/o modifica comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione da 400 a 2.400 euro.
Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività all'INPS, né la comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato, verrà emesso esclusivamente il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero", in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla mancata dichiarazione di inizio di attività.


Campo di applicazione
I soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista (tra cui P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS) non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato, ma devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS.


Sede competente ispettorato
La sede competente dell'Ispettorato viene individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Tuttavia, viene precisato che se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.




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