TORNA L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA ALCOLICI

BARVERIl decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58 ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017.


L’Agenzia delle dogane aveva successivamente chiarito che l’esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Dogane).


L’obbligo di denuncia all’Agenzia doganale e della correlata licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi. L’obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 58 del 2019) con effetto retroattivo; di conseguenza anche coloro i quali hanno iniziato l’attività nel corso dell’ultimo biennio dovranno richiedere la licenza sopra citata.


La denuncia, da indirizzare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente. Il legislatore non ha previsto né deroghe né tempi di adeguamento per le attività già in esercizio.




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