CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, LINEE GUIDA REGIONALI

Pubblichiamo in allegato l’Accordo Quadro sottoscritto il 20 marzo 2020 tra Regione Veneto e le le parti sociali in materia di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) per l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, unitamente alle linee guida applicative pubblicate oggi 27 marzo 2020

 

La normativa nazionale in materia di CIGD per tale motivazione è stata definita nel D.L. n.9/2020 (che prevedeva 30 giorni di cassa) e successivamente nel D.L. 18/2020 (che prevede 9 settimane). L’accordo quadro approvato oggi dalla Regione Veneto contiene entrambe le disposizioni e quindi prevede un complessivo di 13 settimane di CIGD.


DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALLA CIGD
Escluso Vo’ Euganeo, che ha normativa a parte, la CIGD è prevista per i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei restanti comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive in Veneto limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei comuni del Veneto.

Questo l’elenco, semplificando per quello che può riguardare il nostro settore, è il seguente:

- datori di lavoro fino a 5 dipendenti

- datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la CIGS con la causale COVID – 19

- datori di lavoro che hanno esaurito il trattamento ordinario e straordinario di cassa integrazione e assegno ordinario FIS

- datori di lavoro che non avendo ulteriori ammortizzatori sociali hanno avviato procedure di CIGS limitatamente al periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza della CIGS

- datori di lavoro che hanno presentato domanda degli ammortizzatori ordinari previsti dagli articoli 19, 20 e 21 del DL n.18/2020 che siano state respinte dall’INPS per carenza di risorse

- datori di lavoro che sono subentrati a seguito di cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020 per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro

L’elenco dettagliato è riportato nelle Linee Guida che riportiamo in allegato.

LAVORATORI INTERESSATI

La normativa dà copertura ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 anche a tempo determinato presso i datori di lavoro elencati in precedenza, per quanto riguarda i nostri settori:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti professionalizzanti
- lavoratori intermittenti (a chiamata)
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall’accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoranti a domicilio monocommessa


CONDIZIONI PER L’ACCESSO
Il trattamento di CIGD è previsto per i lavoratori che risultino in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
Le linee guida prevedono che per poter accedere alla cassa in deroga il datore di lavoro deve avere preferibilmente utilizzato le ferie 2019.
La CIGD può essere concessa retroattivamente per le sospensioni/riduzioni intervenute a decorrere dal 23 febbraio 2020.
La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS, viene quindi esclusa la possibilità del datore di lavoro di anticipare il trattamento.
L’accesso alla CIGD avviene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 ed è subordinato ad una procedura sindacale semplificata.

PROCEDURA SINDACALE SEMPLIFICATA
L’ azienda deve inviare un’informativa alle Organizzazioni Sindacali, per il tramite degli Enti Bilaterali di competenza, utilizzando il fac simile che viene allegato.
Si attiva così una procedura sindacale da esperire entro il termine di tre giorni lavorativi. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di CIGD alla Regione Veneto allegando l’evidenza dell’informativa inviata alle OOSS.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il servizio online di ClicLavoro Veneto CO_Veneto - Comunicazioni Obbligatorie a partire dalle ore 9.00 del 28 marzo 2020. Non è consentito l'invio tramite altre modalità (fax, email, ecc.).
Ricevuta la domanda la Regione autorizzerà le CIGD che verranno pagate direttamente ai dipendenti interessati solo a seguito della presentazione da parte del datore di lavoro di consuntivi mensili alla Regione e di consuntivi mensili e finali all’INPS.


DURATA DEL TRATTAMENTO
Le Linee Guida prevedono una durata massima del trattamento consuntivabile nell’anno di 13 settimane per ogni unità produttiva con sede nel Veneto.
Però, per il momento, è stato previsto che le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo due mesi a partire dal 23 febbraio 2020.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le autorizzazioni di CIGD saranno concesse dalla Direzione del lavoro della Regione Veneto e saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda telematica entro 30 giorni dall’ultimo consuntivo presentato.
I dettagli delle procedure delle domande telematiche alla Regione sono ripostati nelle Linee Guida che alleghiamo.

Allegati:
Accordo Quadro del 20 marzo 2020

Linee Guida del 27 marzo 2020

Informativa sindacale Commercio


Informativa sindacale Turismo




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