INDENNIZZO PER CESSAZIONE, SOSPENSIONE DELLE DOMANDE

L'articolo 1, comma 283 della legge 145/2018 ha reintrodotto l’Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale in favore dei soggetti in possesso dei relativi requisiti a far data dal 1° gennaio 2019. 

 

Il successivo comma 284 dispone che “…Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva… In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'Inps non riconosce ulteriori prestazioni”.

 

Il numero di richieste di Indennizzo pervenute all’Inps nel corso del 2019 - spiega 50&Più-Confcommercio Verona - è tale da far emergere, in via prospettica, uno squilibrio tra la consistenza dello specifico Fondo e l’importo delle prestazioni da corrispondere. Pertanto, l’Istituto – in attesa delle determinazioni da parte del Ministero del Lavoro – ha temporaneamente inibito alle proprie sedi la definizione delle domande con data di presentazione successiva al 30/11/2019.


Indicazioni operative
In considerazione di tale circostanza, fino a quando non saranno note le decisioni del Ministero del Lavoro in materia, gli Uffici – qualora ricevano richieste di informazioni e/o consulenza in merito all’Indennizzo in questione da parte di soggetti iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali potenzialmente beneficiari della prestazione – dovranno rendere edotti gli interessati della situazione sopra descritta, informandoli del rischio concreto che, a seguito della cessazione dell’attività commerciale, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2 del D.Lgs. 207/1996, potrebbero non aver diritto all’Indennizzo.


In tal modo, i potenziali beneficiari potranno essere messi in condizione di decidere liberamente se posticipare – quando ciò sia possibile – la cessazione dell’attività e tutti i conseguenti adempimenti (cancellazione dal registro imprese, riconsegna autorizzazione) ad un momento successivo, una volta che si avrà la certezza del ripristino dell’equilibrio delle risorse finanziarie mediante l’adeguamento della specifica aliquota di finanziamento, ovvero procedere comunque, sotto la propria responsabilità, alla cessazione dell’attività




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