REGIONE VENETO: BONUS PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI

Bonus occupazione giovaniLa Regione del Veneto ha emesso un bando (D.G.R. 933 del 9 luglio 2020) che prevede un contributo fino a 6 mila euro a favore delle imprese che assumono giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni.
Questo incentivo mira ad attenuare le conseguenze negative sull’occupazione giovanile generate dalla crisi Covid - 19, mettendo a disposizione10 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, a favore degli imprenditori veneti che, nonostante la crisi, decidono di investire sui giovani.


Potranno accedere all’incentivo:
Le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore di attività, con sede legale e almeno un'unità produttiva in Veneto;

I lavoratori autonomi iscritti all’Albo professionale, Ordine, Collegio professionale di competenza o che esercitano l’attività professionale secondo le norme vigenti;

Le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata nel territorio.


La condizione è che questi soggetti, tra il 1° febbraio e il 31 ottobre di quest’anno, stipulino nuovi rapporti di lavoro full time o che li confermino, trasformando un contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time, con giovani under 35.


Il "bonus" occupazionale prevede un contributo diversificato pari a:
• 5 mila euro (che salgono a 6 mila nel caso di giovani lavoratrici) per assunzioni a tempo indeterminato full time o per trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato full time;
• 3 mila euro (4 mila se giovane lavoratrice) nel caso di assunzioni a tempo determinato per almeno 12 mesi, full time.


Il Bonus potrà essere riconosciuto a condizione che la nuova assunzione o trasformazione contrattuale rappresenti un incremento occupazionale netto della forza lavoro.


Le linee guida regionali hanno specificato che in caso di nuova assunzione i destinatari devono risultare disoccupati ai sensi della legge, ossia soggetti che rilasciano la Dichiarazione di immediata Disponibilità (D.I.D.) al Centro per l’Impiego e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti:


- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti.


All’atto della domanda l’azienda dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione, riportata in allegato, nella quale tra l’altro dovrà dichiarare:
- di avere sede legale o almeno un’unità produttiva in Veneto;

- di essere un’impresa regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo ovvero di non essere tenuto a tale adempimento;
- essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
- di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- di essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- di non essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali per effetto del proprio comportamento fraudolento;
- di aver ripreso l’attività alla data di presentazione della domanda oppure di non aver mai sospeso l’attività;
- che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenta per l’impresa richiedente un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue);
- di impegnarsi a non licenziare i destinatari finali/lavoratori per cui si richiede il bonus occupazionale nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro;
- di non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c) del D. Lgs 150/2015);
- che le assunzioni non riguardano persone con disabilità iscritte al collocamento mirato (L. 68/99);
- che le assunzioni rispettano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015;
- che le assunzioni non riguardano destinatari che nei rapporti di lavoro precedenti siano stati dipendenti del soggetto richiedente o di altri datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il richiedente ovvero in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- che il contributo combinato con altre misure di sostegno eventualmente percepite non comportino una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessati;
- Di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’amministrazione regionale emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il soggetto beneficiario rappresentato decade dai benefici eventualmente concessi.


Le imprese possono presentare la domanda entro i termini previsti dalle tre aperture a sportello:


dal 28 luglio al 27 agosto 2020
• dal 1° al 30 settembre 2020
• dal 1° al 31 ottobre 2020.


Le domande dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, il quale dovrà identificarsi tramite la propria identità digitale SPID, attraverso il portale accessibile al seguente link: CLICCA QUI PER ACCEDERE
Qualora il legale rappresentante non disponga di SPID si consiglia di farne richiesta in tempo utile alla presentazione della domanda di contributo, rivolgendosi al nostro Sportello Impresa (045/8060810; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).


Allegato: Dichiarazione sostitutiva di certificazione




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