DECRETO DI AGOSTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203, ha apportato importanti novità in materia di lavoro volte a tutelare le imprese gravemente colpite dalla pandemia.  

Il Governo è intervenuto con interventi di proroga degli ammortizzatori sociali e di momentaneo taglio del costo del lavoro, nonché con specifiche misure per il settore del turismo. Il provvedimento, come altri emanati in precedenza, è di largo respiro e incide su diversi settori toccati dalla pandemia sanitaria; in questo articolo illustriamo le disposizioni in materia di lavoro previste per le imprese precisando che queste, per la loro piena operatività, abbisognano delle necessarie istruzioni amministrative che Confcommercio Verona auspica siano emanate il più celermente possibile.


CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro possono presentare una domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario F.I.S. e Cassa integrazione in deroga per ulteriori periodi rispetto a quelli già previsti dai provvedimenti “Cura Italia” e “Rilancio” a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Sono previste nove settimane senza pagamento di contributi aggiuntivi, incrementate di ulteriori nove settimane per le quali è previsto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (tale contributo non è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019).

 

ESONERI CONTRIBUTIVI

AZIENDE CHE NON RICORRONO PIU’ ALLA CASSA INTEGRAZIONE
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di ammortizzazione sociale introdotti dal decreto in esame e che abbiano fruito di quelli precedenti nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

ESONERO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

 

ESONERO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TURISMO
Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.

 

CONTRATTI A TERMINE

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dal d.lgs. n. 81/2015.
È abrogata la proroga obbligatoria dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione e dell’apprendistato di primo e terzo livello prevista in conseguenza dell’utilizzo degli strumenti emergenziali di ammortizzazione sociale.


DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotti dal decreto in commento ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il mancato utilizzo degli stessi resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Alle stesse condizioni descritte resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

 

VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI

I versamenti tributari e contributivi sospesi a seguito delle disposizioni del DL Rilancio, che avrebbero dovuto essere versati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ora possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

WELFARE AZIENDALE

Per il periodo d’imposta 2020 viene elevato a 516,46 euro, rispetto agli attuali 258,23 euro, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.  Si tratta di uno dei rari casi in cui il datore di lavoro può attribuite individualmente premi non tassabili ai propri dipendenti, sotto forma di beni o servizi.




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