CONCESSIONI LACUALI PROROGATE AL 2033

La legge di conversione del Dl Agosto ha confermato l’equiparazione della durata delle concessioni lacuali a quella delle concessioni marittime: in buona sostanza, essa diventa di 15 anni e le concessioni in essere vengono prorogate tutte al 31 dicembre 2033

 

L’iniziativa della modifica legislativa è partita proprio da Confcommercio Verona che ha raccolto le istanze di Assonologarda e ha proposto, tramite Confcommercio nazionale, gli emendamenti alla norma precedente. Importante il supporto garantito dall'assessore alle infrastrutture di Palazzo Ferro Fini Elisa De Berti, nominata nei giorni scorsi vicepresidente della Regione Veneto.


Questo il dettaglio della legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che conferma il contenuto del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:
Art. 100
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

 

Di seguito il dettaglio della legge 145/2018 riportante tutti i casi specifici:


Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019

682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

 

683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche' quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.




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