VENDITA PER ASPORTO NEI PUBBLICI ESERCIZI, LE REGOLE

Le imprese dei pubblici esercizi, vale a dire la ristorazione, i caffè bar, i pub, le gelaterie e le pasticcerie non possono svolgere il tipico servizio di somministrazione (vale a dire vendita per il consumo sul posto), quando hanno sede in un territorio classificato zona arancione oppure zona rossa. 

Come noto, per queste attività restano sempre consentite: la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto; la vendita per asporto direttamente dai locali aziendali, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali ed ancora il divieto di consumare e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.


Fipe-Confcommercio Verona invita i soci, qualora siano posizionati dei tavoli per regolare l’accesso ai locali, ad utilizzare gli stessi solo per mero appoggio dei prodotti oggetto della vendita per asporto, non permettendo ai clienti di prolungare la sosta dinanzi i tavoli dopo l’acquisto, ricordando loro il divieto di consumare e di sostare nelle immediate vicinanze dell’attività.


Ricordiamo anche che i gestori dei Pubblici Esercizi possono vendere per asporto:
· cibo e bevande di ogni tipo, purché siano confezionati per l’asporto;
· caffè, bevande, coni e coppette purché confezionati e chiusi con l’utilizzo anche di confezioni usa e getta.


La vendita per asporto è consentita sino alle ore 22, fatta eccezione dei bar, con codice ATECO prevalente 56.30, che hanno il limite orario sino alle ore 18.00.




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