DECRETO SOSTEGNI BIS, ELENCO CONTRIBUTI PER LE IMPRESE

Categoria: Attualità
07 Giugno 2021

Decreto sostegni bis, è previsto un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi da 1 a 27).

Profili generali

La misura si articola in tre componenti che definiscono differenti percorsi di accesso a nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno degli operatori economici, con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento), colpiti dall’emergenza epidemiologica.

 

Le tre componenti possono essere sintetizzate come segue:

1. contributo a fondo perduto erogato automaticamente nella misura del 100 per cento dell’ammontare già riconosciuto con il DL Sostegni.
L’accredito verrà effettuato dall’Agenzia delle entrate in automatico sul conto corrente già comunicato dall’operatore economico ovvero sarà riconosciuto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite F24, qualora il contribuente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Si tratta dunque della replica dell’intervento previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni”: si prevede quindi, quale condizione di accesso, che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

 

2. contributo a fondo perduto con presentazione di istanza, “alternativo” al precedente, per l’accesso al quale il periodo di riferimento per il calcolo del calo di fatturato viene rimodulato rispetto all’ articolo 1 del decreto “Sostegni”.

a) Condizioni di accesso al contributo

Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 è riconosciuto a favore di tutti i soggetti economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
Abbiano registrato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021; si precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione dei servizi.
Non possono fruire del contributo i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

b) Carattere “alternativo” del contributo

Il contributo di cui al comma 5 è da considerarsi alternativo rispetto a quello riconosciuto in via automatica. I soggetti che abbiano già beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo.
Nel caso in cui l’operatore economico ricorrendo al nuovo periodo di calcolo riscontrasse, quindi, una maggiore perdita rispetto a quella determinata utilizzando il periodo di calcolo stabilito dal decreto “Sostegni” si acquisisce il diritto ad un accredito aggiuntivo da parte dell’Agenzia delle entrate rispetto a quello erogato in automatico Se il calo di fatturato, invece, dovesse risultare minore, l’Agenzia delle entrate non darà seguito all’istanza.

c) Modalità di calcolo e limite del contributo

La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del contributo di cui al DL Sostegni, applicando percentuali diverse alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno beneficiato del primo contributo a fondo perduto l’ammontare del contributo è pari all’importo ottenuto applicando alla predetta differenza le percentuali già utilizzate nel decreto “Sostegni”, che di seguito si richiamano per scaglioni di ricavi o compensi:
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, 60%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, 50%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, 40%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, 30%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 20%.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto “Sostegni” - inclusi quelli che non hanno potuto accedervi per carenza del requisito della perdita di almeno del 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2019 (nuovi beneficiari) – l’ammontare del contributo è pari all’importo ottenuto applicando alla differenza di cui sopra le seguenti diverse percentuali:
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, 90%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, 60% ;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, 50%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,- 40%;
Per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 30%;
Per tutti i soggetti l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150 mila euro.
d) Modalità di presentazione dell’istanza

Per l’accesso al ristoro previsto dalla seconda componente, è necessario presentare istanza all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

e) Fruizione del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
A scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

 

3. contributo a fondo perduto con presentazione di istanza, il cui requisito di accesso è il peggioramento del risultato economico d’esercizio, in luogo del calo di fatturato.
Per tutte e tre le componenti permangono i principali requisiti di accesso alla misura e i limiti di concessione già previsti per il contributo di cui all’ articolo 1 del decreto“Sostegni”:
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, registrati nel 2019;
Ammontare massimo erogabile del contributo pari a 150 mila euro.
Il contributo a fondo perduto “perequativo” spetta a tutti i soggetti, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

a) condizioni di accesso al contributo

Il contributo di cui ai commi da 16 a 27 è riconosciuto a favore di tutti i soggetti economici che svolgono attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

abbiano registrato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
Vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, la cui misura dovrà essere pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Non possono fruire del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

b) Modalità di calcolo e limite del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita), al netto dei seguenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti:
- Contributo a fondo perduto del DL Rilancio
- Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici,
- Contributi del DL Agosto;
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati da misure restrittive, di cui al DL Ristori;
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 3 novembre 2020 (zone rosse), DL Ristori;
- Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
- Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici di cui al DL Sostegni;

c) Modalità di presentazione dell’istanza

Per l’accesso a tale componente della misura è necessario presentare istanza all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nel provvedimento verranno inoltre individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da utilizzare ai fini della compilazione dell’istanza, nonché per la verifica dei requisiti di accesso e fruizione del contributo.

Si segnala che, ai sensi del comma 24, per l’accesso al contributo, l’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

d) Fruizione del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Per maggiori informazioni contattare l'Area Fiscale di Confcommercio Verona ai seguenti contatti:
T. 045 8060828 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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