ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, SCATTANO LE DOMANDE

Categoria: Norme & Adempimenti
30 Giugno 2021

Assegno unico figli 2021: dalla presentazione delle domande ai beneficiari, Confcommercio Verona spiega come funziona. È pronto il portale dell’Inps con cui oltre un milione e mezzo di famiglie di autonomi e disoccupati dal primo luglio potranno chiedere per la prima volta l’assegno unico per i figli. Si tratta del cosiddetto “assegno ponte” destinato per i prossimi sei mesi ad anticipare l’entrata in vigore da gennaio 2022 del nuovo assegno unico universale per le famiglie.

 

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

 

Requisiti

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

 

Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:
portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1° luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021,saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

 

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per maggiori informazioni contattare l'Area Fiscale di Confcommercio Verona: Stefano Scalco, 0458060828 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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