IL DECRETO LEGGE DEL 23 LUGLIO AI RAGGI "X"

Categoria: Norme & Adempimenti
27 Luglio 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è in vigore il decreto che reca le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per permettere l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Di seguito elenchiamo le principali disposizioni per le imprese dei settori di rappresentanza del sistema Confcommercio.

 

Aggiornamento parametri relativi ai colori delle Regioni
Resta il parametro dell’incidenza dei contagi, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa). Dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.


Servizi e attività accessibili solo a possessori di certificazioni verdi COVID- 19 (c.d. GREEN CARD)
Dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano permesse), l’accesso a questi servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS):

NOTA BENE: ricordiamo che le certificazioni verdi COVID-19 sono sempre necessarie anche per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

 

Per quanto riguarda le certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS) avvertiamo che attestano una delle seguenti condizioni:

Esenzioni dall’obbligo di esibire il GREEN PASS
L’obbligo non si applica:

Alla verifica del possesso sono tenuti i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, con le seguenti modalità:

Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (per avere il modello di delega contatta l’area soci: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).


Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.


Impatto sulle alcune tipologie di imprese associate

Applicabilità ai lavoratori
Anche se nel comunicato stampa diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 luglio, si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere o accedere” alle attività e agli ambiti appena sopra menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non riporta alcuna parola che possa riferirsi allo “svolgimento” delle attività.
Il GREEN PASS, quindi, al momento non è richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa, titolari compresi.

 

FAQ GREEN PASS: https://www.confcommercio.it/-/faq-green-pass

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