Nei casi di assunzione a tempo parziale l’azienda è tenuta a fornire al lavoratore, all’interno del contratto, puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione, così come previsto dall’art. 5 D.Lgs n. 81/2015 che recita ai commi 2 e 3:
”nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”; “qualora l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario può avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”. La ratio che ispira tale norma è quella di permettere al dipendente la programmabilità del proprio tempo libero e la possibilità di integrare il reddito con altre attività.
Confcommercio Verona ha realizzato un Focus Lavoro che approfondisce gli obblighi e gli adempimenti a carico delle aziende.
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