LAVORO A CHIAMATA: MODIFICHE PER LE COMUNICAZIONI

Con la recente Nota n. 16639/2012 il Ministero del Lavoro modifica  nuovamente le modalità di comunicazione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto per il lavoro intermittente (a chiamata), rivedendo i canali già attivi (e‐mail, fax e SMS) e informando circa l’attivazione della procedura di comunicazione telematica.
Ad oggi, quindi, le modalità per l’invio della comunicazione sono le seguenti:

 

  • FAX;
  • PEC o E‐MAIL;
  • SMS;
  • WEB.

Il Ministero chiarisce che la comunicazione può essere inviata anche tramite la PEC (Posta Elettronica Certificata), fermo restando che l’indirizzo mail indicato dal Ministero è unico. 
Infine, viene ribadito che mancando il decreto attuativo previsto dalla legge  le attuali modalità di comunicazione sono da considerarsi ancora sperimentali.

IL NUOVO MODELLO UNI_INTERMITTENTE


Con la Nota predetta il Ministero del Lavoro ha emanato il nuovo modello “UNI_Intermittente” (vedi allegato), che deve essere utilizzato per le comunicazioni effettuate a mezzo FAX,  mail e PEC.


Il Ministero ha diffuso una guida alla compilazione del nuovo modello reperibile (così come il modello stesso) agli indirizzi www.cliclavoro.gov.it e www.lavoro.gov.it.

 

Nella Nota in esame viene precisato che:

 

  • i campi “Codice fiscale” ed “e‐mail” della sezione “Datore di Lavoro” sono sempre obbligatori;
  • i campi “Codice Fiscale lavoratore” e “Codice Comunicazione” (cioè il codice della comunicazione UNILAV di assunzione del lavoratore) sono alternativi tra loro (pertanto si consiglia di inserire preferibilmente il codice fiscale, dato più facilmente a disposizione dell’azienda);
  • nei campi “Data inizio” e “Data fine” devono essere indicate le date di inizio e di fine chiamata del lavoratore. Qualora la chiamata sia relativa ad una sola giornata, ovvero a più singole giornate (ad esempio tutti i sabati di un mese), il datore di lavoro potrà compilare solamente il campo “Data Inizio” con la data del giorno interessato (ovviamente, nel caso di più singole giornate, andrà compilata una riga del modello per ogni giornata interessata);
  • ogni modello permette di comunicare fino ad un massimo di 10 lavoratori, anche per periodi di chiamata diversi (nonché, si ritiene, per più prestazioni dello stesso lavoratore).

 Il nuovo modello contiene la casella “Annullamento”, il datore di lavoro che intende annullare una comunicazione dovrà re‐inviare il modello UNI_Intermittente barrando la casella “Annullamento” e indicando la prestazione oggetto di annullamento. Così facendo è possibile annullare anche una singola chiamata precedentemente comunicata (si ritiene anche qualora nella comunicazione originaria fossero state indicate più prestazioni lavorative).

 


MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

FAX

In merito alla comunicazione per mezzo FAX, il Ministero conferma il numero 848800131 e precisa che:

 

  • il datore di lavoro dovrà inviare il modello UNI_Intermittente, debitamente compilato;
  • i campi “Codice Fiscale lavoratore” e “Codice Comunicazione” sono sempre alternativi tra loro;
  • il datore di lavoro dovrà conservare il modello inviato e il rapporto di consegna del fax inviato, quale prova dell’avvenuta e corretta comunicazione.


MAIL e PEC

Il datore di lavoro che intende inviare la comunicazione mediante mail / PEC, dovrà compilare il modello “UNI_Intermittente”. Una volta compilato, il modello dovrà essere:

 

Contrariamente a quanto affermato in precedenza il sistema non genererà una risposta automatica a conferma della ricezione della mail. Pertanto, per provare l’effettivo invio della comunicazione, il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

 

Preme evidenziare che nella Nota in esame:

 

  • viene precisato che i datori di lavoro hanno ancora la possibilità di inviare la comunicazione alle DTL,

inviando una mail / PEC agli indirizzi messi a disposizione dalle medesime.

 


SMS

Il datore può comunicare la chiamata del lavoratore intermittente anche inviando un SMS al numero 339‐9942256.

 

Le indicazioni operative modificano le modalità di utilizzo di tale canale comunicativo rispetto alle indicazioni fornite in precedenza.

 

La comunicazione tramite SMS:

 

  • potrà essere utilizzata solamente dai datori di lavoro registrati al portale “cliclavoro” e, in tal senso, nel form di registrazione il datore di lavoro dovrà comunicare il numero di cellulare che utilizzerà per l’invio delle comunicazioni di chiamata del lavoratore;

La registrazione del datore di lavoro al portale “cliclavoro” costituisce condizione necessaria per poter inviare la comunicazione mediante SMS, in quanto solo in questo modo il Ministero del Lavoro può associare (tramite il numero di cellulare) l’SMS di chiamata del lavoratore intermittente con il datore di lavoro che effettua la stessa.

 

  • l’SMS dovrà contenere le seguenti informazioni:
  • tipo di comunicazione: “I” per l’invio della chiamata e “A” per l’annullamento di una chiamata precedentemente inviata;
  • codice fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione lavorativa;
  • tali dati andranno separati da uno spazio;
  • potrà essere utilizzata solamente per comunicare la prestazione di un singolo giorno e per un singolo lavoratore, in quanto il Ministero precisa che:
  •  la data della chiamata del lavoratore intermittente coincide con il giorno nel quale viene inviato l’SMS;
  •  l’eventuale annullamento della chiamata è possibile solamente inviando un altro SMS (contenente il codice “A”) nel medesimo giorno in cui è stata comunicata la chiamata;

Pertanto, la comunicazione tramite SMS può riguardare solamente un lavoratore per una prestazione di una giornata.

 

  • saranno scartate le comunicazioni che
  • non contengono i dati richiesti;
  • vengono inviate da un numero di cellulare non registrato sul portale “cliclavoro”, in quanto non riconducibili ad alcun datore di lavoro.


WEB

L’azienda, anche per il tramite del proprio intermediario abilitato, può inviare la comunicazione di chiamata del lavoratore intermittente anche mediante la compilazione dell’apposito modulo on‐line, disponibile sul portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) nella propria area riservata.

 

Anche in questo caso, pertanto, l’utilizzo della procedura on‐line prevede la necessità di registrazione al portale “Cliclavoro”.

 

Tale modalità di comunicazione è caratterizzata dai seguenti elementi:

 

  • potrà essere utilizzata per comunicare più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, purché riferiti alla stessa azienda datrice di lavoro;
  • una volta inserito il codice fiscale del lavoratore nell’apposito modello, il sistema in automatico proporrà l’elenco delle comunicazioni obbligatorie effettuate per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente del medesimo lavoratore, cosicché il datore di lavoro (o l’intermediario) potrà richiamare con semplicità il “Codice Comunicazione” dell’UNILAV cui si riferisce la chiamata che sta effettuando;
  • qualora nell’archivio del sistema non sia presente la comunicazione obbligatoria, non potendo indicare il “Codice Comunicazione”, la comunicazione per la chiamata del lavoratore intermittente potrà comunque essere effettuata;
  • il modulo on‐line da la possibilità al datore di lavoro (o intermediario) di annullare anche una singola chiamata precedentemente effettuata (presumibilmente anche nel caso in cui la chiamata da annullare fosse inserita in una comunicazione riguardante più lavoratori). Di fatto, pur in assenza di indicazioni in tal senso parte del Ministero, si ritiene che la comunicazione di annullamento di una chiamata debba comunque contenere gli estremi identificativi del lavoratore (codice fiscale) e della chiamata stessa (codice comunicazione, se presente, e data di inizio e fine chiamata). 



Allegato:


pdfadobeall lav ch 2.pdf

 




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