AZIENDE PIU'DI 15 DIPENDENTI: LE NUOVE REGOLE SUI LICENZIAMENTI

Negozio alimentariIl Decreto Legislativo n. 23/2015 cambia in maniera sostanziale la normativa in materia di licenziamenti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.
Come è noto la legislazione in materia di lavoro prevede normative diverse a seconda della consistenza dell’organico aziendale. Vediamo cosa cambia per le imprese che hanno più di quindici dipendenti.


Licenziamento discriminatorio nullo o intimato in forma orale
Per il licenziamento discriminatorio (es: discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale ecc.), intimato in forma orale e per gli altri casi di nullità previsti dalla legge (es: gravidanza, matrimonio) rimane la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ciò comporta la ripresa del lavoro da parte del dipendente licenziato, il pagamento di un risarcimento danni per i mesi dal licenziamento all’effettiva reintegrazione con un minimo di 5 mensilità, in alternativa al reintegro il lavoratore può chiedere un’ indennità pari a 15 mensilità.

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa
Per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 nel caso in cui manchi il giustificato motivo oggettivo, soggettivo o la giusta causa il giudice non condannerà più l’azienda alla reintegrazione del lavoratore ma al pagamento di un’ indennità, non assoggettata a contributi, pari a 2 mensilità della retribuzione utile per il tfr per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

 

Licenziamenti disciplinari
Nei licenziamenti disciplinari effettuati per mancanze del lavoratore (giustificato motivo soggettivo, giusta causa) il giudice potrà condannare l’azienda alla reintegrazione solo quando sia dimostrata in giudizio la manifesta insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

 

Offerta conciliativa
In caso di licenziamento il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio, può formulare un’offerta conciliativa al lavoratore licenziato.
L’offerta dovrà essere proposta in una sede protetta (es. DTL, commissioni di certificazione) mediante la consegna di un assegno circolare di importo pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio e comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Questo importo non è soggetto né a contributi né a imposta.
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore determina l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione.
Ai fini del monitoraggio la comunicazione telematica di cessazione del rapporto al collocamento dovrà essere integrata da un’ulteriore comunicazione, da effettuare entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale andrà indicato se è avvenuta o meno la conciliazione.

 

Revoca
Indipendentemente dal numero dei dipendenti il licenziamento può essere revocato entro quindici giorni dal ricevimento dell’impugnazione da parte del lavoratore, in tal caso il rapporto viene ripristinato e il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per il periodo precedente alla revoca del licenziamento.
Le imprese associate potranno chiedere ulteriori chiarimenti alla nostra Area Rapporti di lavoro.

 




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