COME SI PUÒ GESTIRE IL RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE?

DOMANDA

Come si può gestire il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche?

RISPOSTA

Sulla G.U. n.157 del 7 luglio 2016, è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2016, n. 121 recante "Modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49." Il Decreto comprende tutti i RAEE di piccolissime dimensioni identificati come "RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm", provenienti dai nuclei domestici.

 

Si ricorda che l'obbligo dell'uno contro zero si applica per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Viene lasciata la facoltà – e non l'obbligo – di fare il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).

 

Sotto il profilo operativo, le semplificazioni introdotte riguardano prevalentemente le modalità di raccolta e di gestione di questi piccoli RAEE. Innanzitutto il ritiro può essere fatto anche in un luogo che si trova in "prossimità immediata" del punto vendita, non necessariamente all'interno dello stesso.

I contenitori di raccolta front office, non devono essere necessariamente presidiati dal distributore che però devono tenere conto di una serie di avvertenze sulle caratteristiche che gli stessi contenitori devono rispettare.

 

Questi dovranno essere:

adeguatamente segnalati;
preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita e, qualora non siano collocati all'interno del punto di vendita, ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all'interno dei punti vendita a fine giornata;
predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana;
strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;
riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.


Per quanto riguarda invece il contenitore di back office, questo dovrà essere collocato in un luogo: non accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati; dotato di pavimentazione e riparato dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; allestito in modo tale da assicurare che i RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi. Sempre riguardo la raccolta back office una semplificazione concede ai distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell'«uno contro uno» la possibilità di utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell'«uno contro zero».

 

Lo svuotamento dovrà essere fatto ogni sei mesi o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 kg e, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. A tal fine, i distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico (allegato I al decreto), a sottoscriverlo e contrassegnarlo da un numero progressivo. I moduli così compilati dovranno essere conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto (allegato II al decreto). Il documento di trasporto dovrà essere utilizzato dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente per il trasporto dei Raee dal luogo di raggruppamento.

 

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, qualora decidano di effettuare il ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'«uno contro zero», potranno avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non opera mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'importante è che l'utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente, e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che avrebbe sostenuto in caso di vendita non a distanza.




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