ASCENSORI E COMPONENTI DI SICUREZZA, DIRETTIVA UE

Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno ha approvato in esame preliminare lo schema di regolamento concernente modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e componenti di sicurezza.

 

Il Regolamento si applica agli ascensori in servizio negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, trasporto di persone e cose nonché al trasporto esclusivamente di cose se il supporto del carico è accessibile ad almeno una persona ed è munito di comandi interni. Si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati negli ascensori.

La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e componenti di sicurezza ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. Le nuove norme infatti prevedono una serie di obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori. Il fabbricante e l'installatore hanno l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità e redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisce le informazioni richieste a norma della direttiva. All'atto dell'immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.

 

L'installatore conserva la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato. Gli installatori indicano sull'ascensore il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utenti finali e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. All'atto dell'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza per ascensori, i fabbricanti garantiscono che gli stessi sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed eseguono la procedura di valutazione della conformità.

 

Sui componenti di sicurezza deve essere apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione. I componenti di sicurezza devono essere accompagnati dalle istruzioni in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utenti finali. Gli importatori devono assicurare che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la relativa documentazione siano a disposizione delle autorità nazionali competenti ai fini del controllo.

 

All'atto dell'immissione sul mercato di un componente di sicurezza l'importatore dovrà indicare sullo stesso il proprio nome, la denominazione commerciale e l'indirizzo al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, i dati di cui sopra dovranno essere trascritti sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento. Gli importatori, se ritenuto opportuno, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza messi a disposizione sul mercato e informano gli installatori e i distributori di qualsiasi eventuale monitoraggio.

 

Gli importatori che ritengono che un componente di sicurezza immesso sul mercato non sia conforme al regolamento, prendono le misure correttive per renderlo conforme, e, a seconda dei casi richiamandolo o ritirandolo dal mercato. Qualora un componente di sicurezza presenti un rischio, ne informano il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro o le altre autorità nazionali competenti, indicando i dettagli relativi alla non conformità e alle eventuali misure correttive prese. Copia della dichiarazione di conformità UE deve essere conservata per dieci anni e tutta la documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza. I distributori, prima della messa a disposizione sul mercato di un componente per la sicurezza, verificano che lo stesso abbia la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni. Qualora il distributore ritiene che in componente di sicurezza non sia conforme o presenti un rischio, ne informa il fabbricante o l'importatore nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro.

 

I distributori devono garantire che, mentre il componente di sicurezza è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità. I distributori, a seguito di richiesta motivata dell'autorità competente, forniscono tutte le informazioni e la relativa documentazione per dimostrarne la conformità. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante e soggetto ai relativi obblighi qualora immetta sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità. Per agevolare la valutazione della conformità degli ascensori e componenti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, viene conferita la presunzione di conformità agli ascensori e loro componenti che siano conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati in GUCE.

 

Le funzioni di autorità di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero del Lavoro, in coordinamento tra loro al fine di evitare duplicazioni di controlli. Tali amministrazioni si avvalgono, per gli accertamenti tecnici, dei competenti organi dell'Inail. Ai fini della notifica alla Commissione Europea degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, i compiti della valutazione della conformità, il Ministero dello Sviluppo economico viene designato quale Autorità competente per l'istituzione e l'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli stessi. Lo schema di decreto dovrà essere trasmesso alle Camere per il rilascio del prescritto parere.




Condividi!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Confcommercio Verona utilizza i cookies per migliorare l'usabilità del sito. Potete disabilitare i cookie, modificando le impostazioni del vostro browser.